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Il cittadino straniero richiede al proprio Consolato in Italia il nulla osta ex art. 116 c.c., che attesta l'assenza di impedimenti secondo la legge nazionale.
Il nulla osta va legalizzato in Prefettura (o Apostille se Paese aderente Convenzione Aja 1961) e tradotto ufficialmente in italiano.
Entrambi i futuri sposi si presentano all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza (di uno dei due) con documenti, nulla osta e permesso di soggiorno valido.
Le pubblicazioni restano affisse per 8 giorni consecutivi. Il matrimonio si celebra tra il 5° giorno dopo la conclusione e i 180 giorni successivi.
Rito civile in Comune, rito religioso concordatario (cattolico) o acattolico riconosciuto. Servono 2 testimoni maggiorenni con documento valido.
Il coniuge straniero di cittadino italiano/UE può richiedere in Questura la carta di soggiorno per familiare UE (5 anni) o il permesso per coesione familiare.
Dopo 2 anni di residenza in Italia (1 anno con figli comuni), o 3 anni se residenti all'estero, si può presentare istanza di cittadinanza ex art. 5 L. 91/1992.
Riferimenti giurisprudenziali citati: Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU), Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), Corte costituzionale italiana, Corte di cassazione, Consiglio di Stato. Consulta i testi ufficiali su normattiva.it, hudoc.echr.coe.int e curia.europa.eu.