
Ogni passaggio è pensato per essere completato senza confusione, con l'AI accanto in ogni momento.
Consensuale (accordo tra coniugi) o giudiziale (contenzioso in Tribunale). Senza figli minori/incapaci e senza patrimonio da trasferire, si può usare la via veloce.
Ogni coniuge nomina un avvocato: si redige e sottoscrive l'accordo. Se ci sono figli minori serve il nulla osta del Procuratore della Repubblica; altrimenti basta l'autorizzazione.
Senza figli minori/portatori di handicap/economicamente non autosufficienti, e senza patti patrimoniali, i coniugi si presentano davanti all'Ufficiale di Stato Civile con dichiarazione.
Ricorso al Tribunale del luogo di ultima residenza comune o del convenuto. Comparizione davanti al Presidente, tentativo di conciliazione, poi istruttoria e sentenza.
Dopo 6 mesi dalla separazione consensuale o 12 mesi da quella giudiziale (L. 55/2015), si può chiedere il divorzio (cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio).
Affido condiviso di regola, assegno di mantenimento in base a redditi e tempi di permanenza; assegnazione casa familiare al genitore collocatario; divisione dei beni comunione.
Il permesso per motivi familiari può essere convertito in permesso per lavoro subordinato/autonomo o attesa occupazione; se c'è convivenza con figli italiani, resta stabile.
Riferimenti giurisprudenziali citati: Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU), Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), Corte costituzionale italiana, Corte di cassazione, Consiglio di Stato. Consulta i testi ufficiali su normattiva.it, hudoc.echr.coe.int e curia.europa.eu.